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Statuto

Estratto dell'atto costitutivo

Art. 1
I sopra generalizzati DE PASCALIS Giuseppe, DIAKIDIS Theonia, DIMITRI Paolo,FAZZI Giovanni, GUARINI Carlo, PENZA Francesco,TOMMASI Luigi, fondano e costituiscono nella Grecìa Salentina, con sede in Martano (Le), un'Associazione, libera ed autonoma, senza scopo di lucro, denominata «GRIKA MILUME!».A tutti gli effetti legali e statutari essi sono da considerare i SOCI FONDATORI.

Art. 2
L'Associazione ha sede sociale e legale in Martano (Le), Via Principe Umberton. 22 - 73025.

Art. 3
L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4
Le attività e iniziative dell'Associazione non hanno scopo di lucro e perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 5
L'Associazione si riconosce pienamente nella Carta dei Diritti per l'Uomo delle Nazioni Unite e nei valori della pace, della democrazia e della libertà dei popoli ed ha le seguenti finalità:

  • Promuovere ed organizzare attività volte alla rivitalizzazione della lingua greca otrantina (Griko), in particolare:
    • La creazione di luoghi di incontro, sia nei paesi grecanici che in rete, dove sia incentivato l’uso del Griko nella conversazione.
    • La realizzazione di pubblicazioni in Griko a mezzo stampa, rete Internet, supporto digitale, trasmissione radio-televisiva.
    • La pubblicazione ad intervalli regolari del periodico in lingua grika e neogreca“i Spitta”di cui l'associazione assumerà la proprietà.
    • L’organizzazione di conferenze, letture pubbliche di poesie e racconti, spettacoli teatrali e ogni altra iniziativa utile alla diffusione della conoscenza della lingua e cultura greca otrantina.
    • L'organizzazione di corsi per l'apprendimento e l'insegnamento del Griko.
    • L’organizzazione di laboratori linguistici per la realizzazione di strumenti utili all’apprendimento e all’insegnamento del Griko.

 

 

  • Promuovere un’azione di stimolo, a tutti i livelli, perchè sia protetta, sostenuta e sviluppata l’identità greco-salentina.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con enti, istituti scolastici, associazioni con finalità similari sul territorio nazionale, in particolare nelle aree grecaniche, come anche in Grecia e in altri Paesi esteri e può associarsi con altre istituzioni.
L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione sarà retta dal seguente STATUTO:

 

 

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Art. 6
Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
I soci ordinari sono le persone fisiche e le persone giuridiche, enti ed organizzazioni che si propongono di collaborare fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e si impegnano a pagare le relative quote sociali annuali. Ciascuna domanda deve essere accolta con decisione insindacabile dal Consiglio Direttivo.
I Soci sostenitori sono le persone fisiche e le persone giuridiche, Enti ed Organizzazioni che si impegnano, inoltre, a pagare una relativa quota sociale annuale più elevata.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Art. 7
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.
Le quote sono intrasferibili.

Art. 8
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere le quote sociali e altri contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

 

PATRIMONIO

Art. 9
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- quote sociali;
- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11
L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione:
- il bilancio dell'esercizio sociale;
L'assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina e il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione e la relativa nomina dei liquidatori.

Art. 12
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera recapitata a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Per esercitare il diritto di voto il socio deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria é regolarmente costituita ed atta a deliberare:
- in prima convocazione, quando siano presenti la maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presente.
Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si applicano le norme del codice civile.
L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni a maggioranza di voti dei soci presenti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

Art. 15
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

 

Art. 16
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
Al Consiglio Direttivo compete l’elezione del Presidente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

 

PRESIDENTE

Art. 17
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
E' facoltà del Presidente nominare un Vice Presidente e delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri.

Art. 18
Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

 

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 19
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 20
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

 

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’assemblea, la quale designa anche il Presidente.
Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.

 

FACOLTA' DI USO DELLA LINGUA GRIKA NELLE RIUNIONIE NORME APPLICABILI

Art.22
E' riconosciuta la possibilità dell’uso della lingua grika nelle riunioni degli organi dell’associazione e nella verbalizzazione delle stesse, in ogni caso salvaguardando il diritto dei presenti non parlanti griko alla contestuale traduzione in italiano, e salvo sempre che i verbali facenti fede e con valore legale sono quelli redatti in lingua italiana.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile.